La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di una società a responsabilità limitata e del suo socio contro un avviso di accertamento per operazioni inesistenti. I ricorrenti sostenevano la litispendenza, dato che un precedente accertamento era stato annullato in autotutela. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che l'emissione di un nuovo avviso di accertamento non genera litispendenza. Inoltre, ha ribadito che in caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'onere di provare l'effettività delle transazioni commerciali ricade sul contribuente, che non può limitarsi a produrre la sola documentazione contabile.
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