La Corte di Cassazione ha stabilito che l'omessa presentazione merci vincolate al regime di transito presso la dogana di destinazione costituisce una violazione sostanziale e non un mero errore formale. Questa mancanza impedisce l'esercizio dei poteri di controllo doganale, una funzione essenziale. Di conseguenza, non è applicabile la sanzione più lieve, anche se l'operatore dimostra a posteriori che le merci hanno lasciato il territorio dell'Unione e che non vi è stato danno per l'erario. La sentenza ha annullato la decisione della corte di merito, che aveva ridotto la sanzione, e ha rinviato il caso per un nuovo giudizio.
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