Un imputato, condannato per calunnia, presenta ricorso straordinario alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto errore di fatto nel precedente giudizio di legittimità. La Corte rigetta il ricorso, specificando che le doglianze sollevate non configurano errori percettivi, bensì contestazioni sulla valutazione giuridica (errori di giudizio), che non rientrano nell'ambito del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. La sentenza conferma quindi la condanna e le statuizioni civili.
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