Un collaboratore ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un sindacato nazionale per riscuotere un assegno emesso da una sede locale. Il sindacato nazionale si è opposto, sostenendo l'autonomia del sindacato locale e la propria estraneità al debito. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, rilevando il difetto di legittimazione passiva della struttura nazionale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del collaboratore. La Corte ha ribadito il principio dell'autonomia del sindacato locale, stabilendo che le articolazioni territoriali con propria autonomia patrimoniale e organizzativa sono soggetti giuridici distinti. Pertanto, l'associazione nazionale non risponde dei debiti contratti dalle sedi locali.
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