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Art. 356 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 356 Codice di Procedura Penale

Custodia cautelare in carcere: legittima per le armi clandestine
L'Indagato veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere a seguito del ritrovare, durante una perquisizione d'iniziativa della polizia giudiziaria, diverse armi clandestine con matricola abrasa e munizioni. La difesa presentava ricorso contestando la nullità della perquisizione per assenza di avviso preliminare e mancata nomina di un difensore d'ufficio, richiedendo in subordine gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura carceraria. I giudici hanno chiarito che la polizia ha solo l'obbligo di avvisare la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Inoltre, la gravità dei fatti e i precedenti penali rendono la custodia cautelare in carcere l'unica misura idonea, escludendo implicitamente i domiciliari.
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Accertamenti tecnici irripetibili: le impronte digitali
Un indagato in custodia cautelare per detenzione di un'arma da guerra ha presentato ricorso, sostenendo l'inutilizzabilità delle prove basate sulle sue impronte digitali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che il rilevamento e l'esaltazione delle impronte non sono considerati accertamenti tecnici irripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p., bensì attività urgenti di polizia giudiziaria (art. 354 c.p.p.) che non richiedono le medesime garanzie difensive. La Corte ha inoltre confermato la sussistenza dei gravi indizi e la correttezza della misura cautelare più afflittiva, basata sulla precedente inaffidabilità del soggetto.
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Sequestro probatorio nullo senza avvocato: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di convalida di un sequestro probatorio di materiale pirotecnico. La Corte ha stabilito che la mancata comunicazione all'indagato del suo diritto di essere assistito da un difensore durante le operazioni di sequestro costituisce una nullità procedurale. La sentenza chiarisce che le garanzie difensive devono essere sempre rispettate, distinguendo le procedure ordinarie da quelle speciali in materia di armi ed esplosivi.
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