Il Tribunale di Venezia confermava l'applicazione della misura cautelare del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per cinque mesi a carico del Rappresentante Legale di un'azienda, accusato di turbativa d'asta e subappalto non autorizzato. L'imputato proponeva ricorso per cassazione contestando la sussistenza dei reati e delle esigenze cautelari. Nelle more del giudizio di legittimità, tuttavia, la misura interdittiva giungeva a naturale scadenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno chiarito che la cessazione della misura fa venir meno l'interesse concreto a impugnare il provvedimento, non potendo tale interesse basarsi su generiche conseguenze amministrative o sulla riparazione per ingiusta detenzione, inapplicabile alle misure interdittive.
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