Il Fisco notificava tre avvisi di accertamento a un contribuente per omessa fatturazione IVA. Dopo alterne vicende giudiziarie, tra cui una querela di falso per firma contraffatta sulla ricezione dell'appello, la notifica dell'atto di appello veniva rinnovata presso il difensore domiciliatario del contribuente. Quest'ultimo non si costituiva e perdeva la causa, non provando l'estraneità dei movimenti bancari all'impresa. Il contribuente ricorreva in Cassazione lamentando l'invalidità della notifica dell'atto di appello e l'errata valutazione delle prove. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la regolarità della notifica presso il difensore nominato per la revocazione e ribadendo che la Cassazione non può riesaminare i fatti di causa né valutare nuovamente le prove documentali.
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