La Corte di Cassazione ha confermato la dichiarazione di inammissibilità di un appello in materia edilizia, trasmesso via PEC, poiché la ricorrente non ha fornito la prova certa dell'avvenuta apposizione della firma digitale sull'atto. Secondo la Corte, non è sufficiente affermare di aver firmato digitalmente, ma è necessario dimostrarlo con elementi oggettivi, come il file in formato .p7m o un'attestazione del gestore, mancanti nel caso di specie.
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