Il Tribunale di sorveglianza ha revocato a una detenuta il beneficio della liberazione anticipata di quarantacinque giorni. La decisione è scaturita dalla commissione di due gravi reati, calunnia e oltraggio a magistrato, commessi durante l'esecuzione della pena detentiva. La condannata ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la revoca fosse automatica e priva di una reale valutazione del suo percorso rieducativo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la revoca. I giudici hanno chiarito che la commissione di gravi delitti contro la magistratura durante la detenzione dimostra l'incompatibilità con il beneficio e l'insuccesso del percorso di risocializzazione, escludendo qualsiasi automatismo e confermando la correttezza della valutazione del giudice di merito.
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