Un'azienda di trasporti ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento per un credito di trasporto contro la società destinataria. Il Giudice di Pace ha accolto parzialmente l'opposizione della debitrice, riducendo l'importo dovuto. La società creditrice ha impugnato direttamente la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, saltando il grado di appello. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibile il ricorso: a partire dalle riforme del 2006, l'impugnazione sentenza Giudice di Pace va proposta esclusivamente tramite atto di appello davanti al Tribunale e non con ricorso diretto di legittimità. Il creditore è stato quindi condannato alle spese di lite.
Continua »