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Art. 341 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 341 Codice di Procedura Civile

Riforma della sentenza assolutoria: stop ai risarcimenti
Un cittadino viene assolto in primo grado dall'accusa di invasione e occupazione abusiva di un terreno. I proprietari dell'area, costituiti come persone danneggiate, impugnano la decisione per ottenere i danni. Il giudice d'appello ribalta il verdetto e condanna l'imputato al risarcimento economico, valutando diversamente le testimonianze del primo processo senza tuttavia risentire i testimoni in aula. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'imputato. I Supremi Giudici stabiliscono che la riforma della sentenza assolutoria ai soli fini civili richiede obbligatoriamente la riaudizione dei testimoni decisivi. La Cassazione annulla la condanna risarcitoria e rinvia la causa al giudice civile competente per un nuovo esame.
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