Un professionista ha promosso un giudizio di ottemperanza per costringere il Ministero della Giustizia a pagare le spese legali stabilite in precedenti sentenze sulla Legge Pinto. Il TAR e il Consiglio di Stato hanno accolto la domanda, ma hanno subordinato il pagamento alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria. Questa cautela è stata disposta poiché il professionista era stato condannato in sede penale per aver avviato cause all'insaputa dei clienti, falsificandone le firme. Il professionista ha fatto ricorso in Cassazione lamentando l'eccesso di potere del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La definizione delle modalità pratiche di esecuzione rientra nei limiti interni della giurisdizione amministrativa e non è sindacabile dalla Cassazione.
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