Un utente ha richiesto a una società di servizi la restituzione di una piccola somma davanti al Giudice di Pace. La società ha pagato durante la causa, estinguendo il debito. Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese legali tra le parti. Il cliente ha impugnato la decisione, lamentando la mancata condanna alle spese della controparte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che nel giudizio secondo equità non basta lamentare la violazione di una norma del codice di procedura civile (come la regola sulla soccombenza) per contestare la decisione sulle spese. L'appellante deve invece indicare chiaramente quale principio generale e non scritto sia stato violato dal giudice, rendendo così l'appello inammissibile.
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