Due soggetti, condannati per truffa e tentata truffa, hanno impugnato la sentenza sostenendo l'invalidità della querela per mancanza di esplicita volontà di punire. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, stabilendo che la validità querela può essere desunta dal titolo dell'atto e dalla narrazione dei fatti, applicando il principio del 'favor querelae'. Ha inoltre confermato che il recarsi alla cassa con l'intento di usare buoni pasto falsi costituisce un tentativo di truffa punibile.
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