Un professionista si opponeva a un precetto di pagamento avviando un'opposizione all'esecuzione e contestando le notifiche con querela di falso. Successivamente, proponeva una seconda causa autonoma per querela di falso davanti al Tribunale. Il Tribunale dichiarava la litispendenza tra i due giudizi, poiché la stessa questione era già pendente. Il professionista ricorreva in Cassazione, sostenendo che non vi fosse identità tra le cause e che non potesse esserci litispendenza tra giudizi pendenti in gradi diversi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la litispendenza sussiste anche se una causa è già stata decisa in primo grado e pende in sede di impugnazione, al fine di evitare contrasti tra decisioni.
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