Un Lavoratore, condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, ha presentato ricorso perché la Corte d'Appello aveva celebrato il processo in sua assenza. Il Lavoratore era sottoposto all'obbligo di dimora in un comune diverso da quello del tribunale, una misura cautelare che gli impediva di partecipare. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di dimora costituisce un legittimo impedimento a comparire. Il giudice deve sempre garantire il diritto di partecipazione al processo dell'imputato, anche d'ufficio, se è a conoscenza di una limitazione della libertà personale. La sentenza di appello è stata annullata e il caso rinviato per un nuovo giudizio, per assicurare la corretta partecipazione del Lavoratore.
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