La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da un imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613 c.p.p., che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato abilitato. Questo caso evidenzia come il requisito formale del ricorso cassazione difensore sia inderogabile, comportando per il trasgressore la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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