Una società creditrice riceve il pagamento da una procedura esecutiva immobiliare. Successivamente, la società debitrice viene dichiarata fallita. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32146/2023, chiarisce che il fallimento del debitore, se interviene dopo l'ordine di distribuzione delle somme, non impatta sulla procedura esecutiva ormai conclusa. Anche in pendenza di un'opposizione, il giudice non può riassegnare d'ufficio le somme alla curatela fallimentare.
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