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Art. 330 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Ultrattività del mandato: la notifica alla società cancellata è valida
L'Agente della Riscossione ha promosso un'azione revocatoria contro Il Debitore per un trasferimento immobiliare a favore di una Società estera. Il Tribunale ha accolto la domanda. In appello, Il Debitore non è riuscito a notificare l'impugnazione alla Società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, ritenendo il processo interrotto. La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Debitore, confermando che opera il principio di ultrattività del mandato: se l'estinzione della società non viene formalmente dichiarata in udienza o notificata dal suo stesso difensore, la notifica dell'appello deve essere effettuata presso il difensore costituito in primo grado.
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Ultrattività del mandato: valido il ricorso post-estinzione
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la perdita della capacità processuale di una società, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore ma prima della notifica del ricorso, non determina l'inammissibilità dell'impugnazione. La decisione si fonda sul principio di ultrattività del mandato, che cristallizza la validità dell'incarico al momento del suo conferimento, garantendo la stabilità del processo e il diritto di difesa. Il ricorso è quindi ritenuto ammissibile.
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