L'Agente della Riscossione ha promosso un'azione revocatoria contro Il Debitore per un trasferimento immobiliare a favore di una Società estera. Il Tribunale ha accolto la domanda. In appello, Il Debitore non è riuscito a notificare l'impugnazione alla Società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, ritenendo il processo interrotto. La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Debitore, confermando che opera il principio di ultrattività del mandato: se l'estinzione della società non viene formalmente dichiarata in udienza o notificata dal suo stesso difensore, la notifica dell'appello deve essere effettuata presso il difensore costituito in primo grado.
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