Una società ottiene un finanziamento pubblico garantito da fideiussioni assicurative, poi revocato dall'ente pubblico per inadempimento degli obblighi formativi. Nel giudizio di primo grado, la compagnia assicurativa propone domanda di rivalsa contro la società, già costituita in causa con avvocato. Persa la causa e dopo l'esito dell'appello, la società ricorre in Cassazione oltre il termine di sei mesi, lamentando la mancata notifica personale dell'impugnazione e sostenendo di essere rimasta contumace involontaria per la domanda di rivalsa. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività. La notifica dell'atto di appello presso il difensore originariamente nominato è pienamente valida, poiché la costituzione in giudizio investe l'intero rapporto processuale e include le riconvenzionali sorte nel medesimo procedimento.
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