Un contribuente ha contestato avvisi di accertamento IMU su terreni ritenuti edificabili, sostenendo che fossero pertinenze dell'abitazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la nullità procedurale del primo grado non comporta il rinvio della causa. La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione sulla natura pertinenziale dei terreni è una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, e ha chiarito le regole su motivazione degli atti, valore delle IMU aree edificabili e contraddittorio preventivo.
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