Due imputati hanno presentato ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che disponeva il rinvio e la trasmissione del processo a una diversa sezione collegiale. Il Pubblico Ministero titolare delle indagini aveva infatti chiesto di seguire personalmente la fase dibattimentale, determinando il passaggio del fascicolo al collegio a lui abbinato secondo l'organizzazione interna dell'ufficio. La difesa ha denunciato l'abnormità del provvedimento e la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La riassegnazione del fascicolo penale risponde a legittime esigenze di funzionalità organizzativa e di continuità delle funzioni dell'accusa, senza alterare la capacità del giudice né ledere le garanzie difensive. Gli imputati hanno subito la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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