La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza di un Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile un ricorso contro un sequestro probatorio. Il Tribunale aveva motivato la sua decisione sulla base della presunta carenza di interesse dell'imputato, dato che il bene (un documento storico) era già stato restituito a un terzo. La Cassazione ha stabilito che il Tribunale ha violato il vincolo di rinvio, omettendo di pronunciarsi sui vizi di motivazione del decreto di sequestro, come invece era stato ordinato nella precedente sentenza di annullamento. La Corte ha ribadito che il giudice del rinvio è obbligato a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e a riesaminare il punto specifico della decisione annullata.
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