La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4299/2023, ha rigettato il ricorso dello Stato, confermando il diritto alla remunerazione per i medici specializzandi che frequentarono corsi tra il 1982 e il 1991. La Corte ha stabilito che la remunerazione è dovuta anche per i corsi iniziati prima del 1° gennaio 1983, per il periodo successivo a tale data. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei medici che richiedevano un importo maggiore, consolidando l'orientamento che individua nella Legge 370/1999 la corretta misura risarcitoria per il tardivo recepimento delle direttive europee.
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