Un lavoratore ha promosso una causa contro un Ente pubblico, notificando erroneamente l'atto introduttivo presso una sede dell'Avvocatura dello Stato incompetente per territorio. L'Ente è rimasto assente durante il giudizio di primo grado ed è stato condannato. Successivamente, il lavoratore ha notificato un atto di precetto, permettendo all'Ente di scoprire l'esistenza del procedimento solo in quel momento. L'Ente ha quindi impugnato la decisione oltre i termini ordinari. Il lavoratore ha eccepito il passaggio in giudicato della sentenza favorevole, sostenendo la tardività del gravame. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente. I giudici hanno stabilito che la notifica al contumace involontario deve avvenire alla persona fisica o all'ente personalmente per far decorrere il termine breve di impugnazione. Mancando tale prova, l'appello dell'amministrazione risulta tempestivo.
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