Una società ha impugnato diverse cartelle di pagamento, chiedendo una riduzione fiscale legata a un evento sismico. Mentre la causa era in corso, ha richiesto di aderire a un condono fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso, sostenendo che le cartelle non fossero atti idonei. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, stabilendo un principio fondamentale: la **definizione agevolata delle cartelle di pagamento** è ammissibile quando la cartella è il primo e unico atto con cui il Fisco comunica la pretesa al contribuente. In questi casi, la cartella assume natura di atto impositivo e la lite può essere oggetto di condono. Di conseguenza, il diniego dell'Agenzia è stato annullato e la società ha vinto la causa.
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