Una società di servizi impugna l'esclusione da una gara d'appalto pubblica decisa dalla stazione appaltante a causa del coinvolgimento di un suo esponente in indagini per corruzione. Dopo il rigetto del Consiglio di Stato, la società propone prima un ricorso per revocazione e, successivamente, un ricorso in Cassazione. Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile quest'ultimo ricorso perché tardivo. La Corte ribadisce che proporre la revocazione equivale a notificare la sentenza, facendo decorrere il termine per ricorso in Cassazione di sessanta giorni (termine breve). I giudici respingono anche la richiesta di rimessione in termini tramite l'istituto del prospective overruling, poiché non vi è stato alcun mutamento giurisprudenziale imprevedibile e sfavorevole sulle regole del processo. La società viene condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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