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Art. 326 Codice Penale — Sezione Lavoro Civile

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Specificità della contestazione disciplinare e atti penali
Un ente della riscossione licenzia per giusta causa un dipendente accusato di aver rivelato informazioni riservate a terzi privi di delega. La contestazione disciplinare richiama integralmente i fatti accertati in sede penale. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il licenziamento per presunta genericità della lettera di addebito. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e accoglie il ricorso del datore di lavoro. La Suprema Corte stabilisce che la specificità della contestazione disciplinare sussiste quando l'atto consente al lavoratore di comprendere i fatti materiali e formulare le proprie difese. Il richiamo agli atti del procedimento penale soddisfa questo requisito se il dipendente non subisce una lesione concreta della propria tutela difensiva.
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