La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un avvocato che aveva proposto un appello tardivo sostenendo la notifica inesistente dell'atto di citazione di primo grado. La Corte ha chiarito la distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, affermando che solo la totale assenza di collegamento tra l'atto e il destinatario configura l'inesistenza. In caso di vizi meno gravi, si parla di nullità e spetta alla parte che si dichiara 'contumace involontaria' fornire la prova rigorosa del vizio e della mancata conoscenza del processo, prova che nel caso di specie non è stata raggiunta.
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