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Art. 322 Codice della Crisi d'Impresa — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 322 Codice della Crisi d'Impresa

Accordo con il curatore e sequestro preventivo per equivalente
Un imprenditore, indagato quale amministratore di fatto per bancarotta fraudolenta e reati tributari, subisce il sequestro preventivo per equivalente e impeditivo di quote societarie e beni personali per novecentomila euro. L'indagine contesta la cessione a prezzo incongruo di un compendio aziendale prima della liquidazione giudiziale. La difesa contesta la qualifica direttiva dell'indagato e sostiene che un accordo transattivo civile con la curatela fallimentare per centotrentamila euro debba ridurre o annullare il sequestro penale. Il Tribunale del riesame conferma la misura, evidenziando l'autonomia del piano sanzionatorio penale rispetto alla definizione civile del danno. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che l'accordo economico privato non elimina automaticamente il vincolo sui beni e che, senza prova delle singole quote di arricchimento tra correi, il profitto viene diviso in parti uguali.
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