LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 32-quinquies Codice Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 32-quinquies Codice Penale

Estinzione rapporto di pubblico impiego: la Cassazione conferma la pena accessoria
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un ex funzionario pubblico condannato per induzione indebita, che contestava l'applicazione della pena accessoria di estinzione del rapporto di pubblico impiego. L'ex funzionario sosteneva l'irretroattività della norma, l'assenza di un rapporto di lavoro attivo e la violazione del principio del ne bis in idem (non due volte per lo stesso fatto) a causa di una precedente destituzione amministrativa. La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato la continuità normativa tra le leggi, ha chiarito che l'estinzione del rapporto di pubblico impiego opera indipendentemente dalla reintegra e ha escluso la violazione del ne bis in idem, poiché le sanzioni penale e disciplinare hanno scopi diversi. L'ex funzionario dovrà pagare le spese processuali.
Continua »
Pena accessoria militare: no se il reato è comune
La Corte di Cassazione ha stabilito che la pena accessoria militare della rimozione del grado non può essere applicata a un militare condannato per un reato comune, anche se questi sconta la pena in un carcere militare. La Corte ha chiarito che tale pena accessoria consegue solo a una condanna per un reato militare che prevede la 'reclusione militare', e non può derivare dalle semplici modalità di esecuzione della pena. La circostanza di aver scontato la pena in una struttura militare non costituisce un 'novum' giuridico tale da giustificare l'applicazione di una sanzione non prevista in sede di condanna.
Continua »
Peculato militare: la Cassazione sulla pena e prova
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato militare a carico di un sottufficiale della Guardia di Finanza per l'appropriazione di una stecca di sigarette. La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sulla presunta eccessività della pena per fatti di lieve entità. È stato chiarito che il sistema normativo, attraverso le attenuanti generiche, consente già di adeguare la sanzione alla gravità del fatto, e che la pena per il peculato militare è già inferiore a quella del peculato comune.
Continua »