Un avvocato, nominato come difensore d'ufficio in un processo penale, ha richiesto allo Stato il rimborso delle spese sostenute per i tentativi infruttuosi di recuperare il proprio credito professionale dal cliente assistito. La Corte d'Appello ha respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del legale, stabilendo che la liquidazione compenso difensore d'ufficio deve comprendere anche le spese e gli onorari relativi alle procedure di recupero crediti non andate a buon fine. Questo perché tali tentativi costituiscono un passaggio obbligatorio prima di poter chiedere il pagamento all'Erario. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio.
Continua »