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Art. 32 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 32 Codice di Procedura Penale

Liquidazione compenso difensore d’ufficio: lo Stato paga le spese
Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un processo penale, ha tentato invano di recuperare il proprio compenso dal cliente insolvente tramite pignoramento. Successivamente, ha richiesto allo Stato la liquidazione compenso difensore d'ufficio. Il Tribunale ha riconosciuto solo il compenso per l'attività penale, escludendo le spese sostenute per l'infruttuoso recupero crediti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale, stabilendo che lo Stato deve rimborsare anche i costi della procedura di recupero. Tali attività sono infatti un presupposto obbligatorio per chiedere il pagamento all'Erario e sono funzionali all'interesse pubblico. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Compenso difensore d’ufficio: richiesta allo Stato respinta
La Corte di Cassazione ha stabilito le condizioni per ottenere il compenso del difensore d'ufficio a carico dello Stato. Un avvocato, non pagato dalla sua assistita, ha chiesto la liquidazione allo Stato. La sua richiesta è stata respinta perché non aveva provato di aver tentato una vera e propria procedura esecutiva (come il pignoramento) nei confronti della cliente. Secondo i giudici, non basta dimostrare di aver inviato un sollecito di pagamento (precetto). Per ottenere il pagamento dallo Stato, l'avvocato deve prima dimostrare di aver esperito inutilmente la procedura di recupero forzoso del credito, a meno che il cliente non sia irreperibile. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'avvocato.
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Esenzione contributo unificato: correzione Cassazione
La Corte di Cassazione corregge un proprio precedente errore materiale, confermando l'esenzione dal contributo unificato per le procedure di recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio. Un avvocato, il cui ricorso per il pagamento del compenso era stato dichiarato inammissibile, si era visto erroneamente applicare il raddoppio del contributo. La nuova ordinanza annulla tale statuizione, ribadendo un importante principio a tutela dei legali.
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