La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità personale di un amministratore di fatto per sanzioni IVA relative a un'associazione sportiva non riconosciuta, anche dopo la sua cessazione. La decisione sottolinea che per la responsabilità associazione non riconosciuta conta l'attività concreta svolta in suo nome. L'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimamente notificato all'individuo che gestiva l'ente, considerato responsabile solidale per i debiti fiscali ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile.
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