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Art. 32-bis Codice Penale — Sezione Terza Penale

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Interdizione dagli uffici direttivi: no agli enti pubblici
Un dirigente aziendale, coinvolto in un procedimento penale relativo a reati ambientali e falsità ideologica, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'interdizione dagli uffici direttivi per la durata di dodici mesi. Il Tribunale locale ha escluso il divieto per una società di persone privata, ma lo ha mantenuto per il ruolo ricoperto dall'indagato all'interno di un consorzio pubblico di gestione delle risorse idriche. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione in merito al consorzio idrico. I giudici hanno chiarito che l'interdizione dagli uffici direttivi riguarda esclusivamente le persone giuridiche di diritto privato e le imprese commerciali, non applicandosi agli enti pubblici non economici. Inoltre, l'attività del consorzio pubblico risultava del tutto eterogenea rispetto all'oggetto sociale dell'impresa privata di produzione energetica al centro delle indagini.
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