La Corte di Cassazione ha stabilito che l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche costituisce una vera e propria sanzione penale e non una mera incapacità civile. Pertanto, il soggetto che continua a esercitare poteri gestori nonostante il divieto incorre nel reato di inosservanza di pene accessorie previsto dall'art. 389 c.p. La sentenza chiarisce che la funzione di tali misure è quella di allontanare il condannato dal contesto professionale in cui ha commesso l'illecito, garantendo l'effettività della pretesa punitiva dello Stato.
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