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Art. 319-quater Codice Penale — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 319-quater Codice Penale

Sentenza definitiva: quando riparte il disciplinare?
Un dipendente pubblico, licenziato dopo una condanna penale, ha contestato la tempestività della riattivazione del procedimento disciplinare. La Cassazione ha chiarito che il termine per la riattivazione decorre dalla comunicazione della sentenza definitiva che conclude l'intero processo penale, e non da una sentenza precedente che abbia definito solo parzialmente i fatti. La decisione si fonda sulla necessità di certezza del diritto e sull'interpretazione letterale della nozione di sentenza definitiva.
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Sospensione dipendente pubblico: quando è legittima
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sospensione di un dipendente pubblico a seguito di una condanna per peculato, anche se il reato era slegato dalle sue mansioni specifiche. La decisione si basa sulla necessità di tutelare la credibilità e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non affrontava il nucleo della motivazione della sentenza d'appello, ribadendo che per i reati previsti dalla L. 97/2001, la sospensione dipendente pubblico è una misura cautelare che prescinde dal collegamento diretto con il servizio.
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Licenziamento disciplinare: prova dal processo penale
Un giornalista di un'emittente nazionale, accusato di aver sollecitato pagamenti in cambio di visibilità televisiva, subisce un licenziamento disciplinare. Il licenziamento, basato sugli atti di un'indagine penale, viene confermato in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, stabilendo che le prove provenienti dal procedimento penale sono utilizzabili nel giudizio civile, a condizione che il giudice le valuti autonomamente. La rottura del vincolo fiduciario è stata ritenuta provata, giustificando la massima sanzione.
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Licenziamento disciplinare: la sentenza penale non basta
Un dipendente pubblico, licenziato per assenteismo e falsa attestazione della presenza, ha impugnato il provvedimento basandosi su una parziale assoluzione in sede penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando il licenziamento disciplinare. La Corte ha stabilito che una sentenza definitiva della Corte dei Conti, che accerta gravi inadempienze lesive del rapporto fiduciario, costituisce una base sufficiente e autonoma per la sanzione espulsiva, indipendentemente dall'esito del processo penale.
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