Un ex dirigente di un'amministrazione pubblica, licenziato a seguito di una condanna penale, ha richiesto il pagamento della retribuzione di risultato per gli anni precedenti al licenziamento. La Corte d'Appello ha respinto la domanda basandosi su un accordo sindacale integrativo che escludeva i dirigenti licenziati dal beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che i contratti collettivi integrativi non possono essere sindacati in sede di legittimità per violazione di legge, ma solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni di interpretazione contrattuale.
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