Il Tribunale condannava l'Amministratore di una societa di trasporti e il Produttore di scarti industriali per il reato di gestione illecita di rifiuti. L'Amministratore trasportava apparecchiature elettriche fuori uso senza la specifica autorizzazione per quel codice di rifiuto, mentre il Produttore ometteva di verificare i titoli abilitativi del trasportatore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei condannati. I giudici hanno chiarito che il produttore di rifiuti ha l'obbligo tassativo di verificare le autorizzazioni del soggetto a cui affida il trasporto, non potendo invocare il principio del legittimo affidamento. Inoltre, l'amministratore non puo impugnare la responsabilita amministrativa dell'ente, essendo questa una prerogativa esclusiva della societa. Di conseguenza, la condanna a carico dei ricorrenti e stata confermata in via definitiva.
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