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Art. 317-bis Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 317-bis Codice Penale

Pene accessorie e reato continuato: stop all’incapacità perpetua
L'Imputato concorda una pena di tre anni di reclusione per vari illeciti in continuazione, tra cui reati contro la pubblica amministrazione. Il giudice applica anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'Imputato ricorre in Cassazione contestando il calcolo delle restrizioni. La Corte accoglie il ricorso in tema di pene accessorie e reato continuato. I giudici chiariscono che occorre scindere le singole violazioni per calcolare la misura della sanzione accessoria. Avendo il reato contro la pubblica amministrazione una pena autonoma di soli quattro mesi, l'interdizione doveva essere temporanea e non perpetua. La Cassazione annulla la decisione sul punto e rinvia per il ricalcolo.
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Pena accessoria: quando va eliminata in appello?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve essere eliminata se, a seguito di un concordato in appello (patteggiamento), la pena principale viene ridotta al di sotto dei tre anni di reclusione. Tale eliminazione è obbligatoria, in quanto la pena accessoria diventerebbe illegale, e prevale sull'accordo tra le parti. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi basati su presunti errori di calcolo della pena concordata, se la sanzione finale rimane nei limiti di legge.
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