Un'imputata, dopo un accordo di patteggiamento per corruzione, ha ricevuto dal giudice non solo la pena concordata di due anni e sei mesi, ma anche pene accessorie non pattuite, come l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'imputata ha fatto ricorso solo contro queste sanzioni aggiuntive. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: il giudice ha il potere e il dovere di applicare le pene accessorie nel patteggiamento previste per legge, anche se non fanno parte dell'accordo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputata condannata a pagare le spese e una multa.
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