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Art. 313 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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Interrogatorio di garanzia: la libertà vigilata resta valida
Il Sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata ha impugnato il provvedimento che ne confermava la validità, lamentando il ritardo nello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'interrogatorio di garanzia è obbligatorio anche per le misure di sicurezza provvisorie, pena l'inefficacia della misura stessa. Tuttavia, trattandosi di libertà vigilata (misura non detentiva), il termine per compiere l'atto è di dieci giorni dall'esecuzione e non di cinque (riservato alla custodia in carcere). Poiché l'atto è avvenuto entro i dieci giorni, la misura resta pienamente valida ed efficace.
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Violenza privata: barricarsi in casa è reato
Un individuo con patologie psichiatriche si barricava in casa, impedendo alla madre di entrare. La Corte di Cassazione ha confermato che tale condotta integra il reato di violenza privata (art. 610 c.p.). Secondo la Corte, l'atto di barricarsi costituisce la 'violenza' o 'minaccia', mentre l'impedire l'accesso all'abitazione è la 'costrizione' subita dalla vittima. L'appello, basato sulla presunta insussistenza del reato e sulla mancata attualità della pericolosità sociale, è stato dichiarato inammissibile, confermando la misura di sicurezza della libertà vigilata.
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