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Art. 313 Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

Altri anni per Art. 313 Codice di Procedura Penale

Riparazione per ingiusta detenzione e libertà vigilata
Un cittadino ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione dopo aver trascorso 468 giorni sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni. Il ricorrente sosteneva che le limitazioni imposte fossero talmente severe da equivalere agli arresti domiciliari. La Corte di Appello ha respinto la domanda per inammissibilità. La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento, ribadendo che la libertà vigilata appartiene alle misure non detentive. La legge riserva l'indennizzo esclusivamente alle restrizioni fisiche della libertà personale, quali il carcere, gli arresti domiciliari o le misure di sicurezza provvisorie di natura detentiva. I giudici hanno condannato il richiedente al pagamento delle spese legali.
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Riparazione misure di sicurezza: ricorso inammissibile
La Cassazione conferma l'inammissibilità di una richiesta di riparazione per misure di sicurezza subite per anni. Il ricorso è stato respinto per la mancata allegazione dei provvedimenti restrittivi e delle prove necessarie a fondare la domanda, evidenziando il rigoroso onere della prova a carico del richiedente. La decisione sottolinea che un'istanza, per essere accolta, deve essere completa e specifica sin dall'inizio.
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