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Art. 31 Regolamento Consob n. 11522/1998

Derivati nulli: ripetizione dell’indebito bancario e conto aperto
Una società chiede la ripetizione dell'indebito bancario per oltre trecentomila euro di perdite subite su contratti derivati nulli per difetto di contratto quadro. I giudici confermano la nullità delle operazioni finanziarie, ma respingono la richiesta di restituzione del denaro. Le perdite erano state solo annotate sul conto corrente societario, assistito da apertura di credito e con un saldo passivo complessivo superiore a quattrocentomila euro. Il conto risultava ancora aperto al momento della causa. La Suprema Corte ribadisce che la mera registrazione a debito su un conto affidato ancora aperto non equivale a un pagamento effettivo. I versamenti eseguiti hanno natura ripristinatoria della provvista e non solutoria. Senza prova di un pagamento incassato dalla banca, la restituzione immediata non spetta, potendo il correntista richiedere esclusivamente la rettifica contabile del saldo.
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