Un avvocato ha richiesto la liquidazione del compenso difensore d'ufficio per un giudizio penale davanti alla Corte di Cassazione, dopo aver eseguito senza successo le procedure di recupero credito contro l'assistito moroso. La Corte d'Appello aveva negato il pagamento applicando la norma che esclude l'onorario per i ricorsi inammissibili, prevista per il gratuito patrocinio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale, stabilendo che tale divieto non si applica alla difesa d'ufficio. Di conseguenza, lo Stato deve liquidare le competenze al difensore d'ufficio, salvo poi rivalersi sull'assistito.
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