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Art. 305 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Concessione demaniale marittima e opere degradate: vince lo Stato
Una società otteneva una concessione demaniale marittima per costruire un porto turistico. A seguito dell'annullamento dei titoli e del fallimento dell'impresa, le opere restavano incompiute e degradate. La competente Commissione demaniale esprimeva parere negativo circa l'acquisizione delle strutture al demanio statale per difetto di utilità pubblica. Il Fallimento impugnava il diniego, sostenendo l'incameramento automatico dei beni. Il Consiglio di Stato respingeva le censure del privato, confermando la piena legittimità del rifiuto amministrativo. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso del Fallimento. La Suprema Corte ha chiarito che l'interpretazione delle norme sulla concessione demaniale marittima e la valutazione della discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione non costituiscono violazione dei limiti esterni della giurisdizione, confermando così la vittoria dell'Amministrazione statale e del Comune con condanna alle spese del Fallimento.
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Eccesso di potere giurisdizionale: errore o limite del giudice?
Una società immobiliare, successivamente fallita, ha impugnato davanti al Consiglio di Stato una dichiarazione di inizio attività (DIA) edilizia. Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso tardivo e improcedibile. Il Fallimento ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, lamentando un eccesso di potere giurisdizionale per presunti errori procedurali e per un asserito diniego di giustizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che gli errori nell'individuazione dei termini processuali o nella qualificazione di un atto amministrativo costituiscono semplici errori di giudizio o di procedura. Tali vizi non integrano un eccesso di potere giurisdizionale, il quale si verifica solo quando il giudice speciale travalica i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo ambiti riservati ad altri poteri dello Stato.
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