Una società immobiliare, successivamente fallita, ha impugnato davanti al Consiglio di Stato una dichiarazione di inizio attività (DIA) edilizia. Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso tardivo e improcedibile. Il Fallimento ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, lamentando un eccesso di potere giurisdizionale per presunti errori procedurali e per un asserito diniego di giustizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che gli errori nell'individuazione dei termini processuali o nella qualificazione di un atto amministrativo costituiscono semplici errori di giudizio o di procedura. Tali vizi non integrano un eccesso di potere giurisdizionale, il quale si verifica solo quando il giudice speciale travalica i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo ambiti riservati ad altri poteri dello Stato.
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