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Art. 304 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 304 Codice di Procedura Civile

Interruzione del processo: il fallimento non cancella la condanna
Un committente ha citato in giudizio un appaltatore per la restituzione di somme versate per lavori mai eseguiti. Durante il processo di primo grado, l'appaltatore è stato dichiarato fallito, ma il giudizio è proseguito senza che venisse dichiarata l'interruzione. Successivamente, l'appaltatore, tornato in bonis, ha impugnato la sentenza di condanna lamentando la mancata interruzione del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la mancata interruzione del processo per fallimento comporta una nullità relativa. Tale vizio può essere eccepito solo dalla parte interessata (la curatela) e richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso specifico non è stato provato.
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Servitù di passaggio: Cassazione e onere della prova
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso riguardante una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. La decisione sottolinea che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma deve limitarsi a censure di legittimità. La Corte ha confermato la validità della decisione di merito, che aveva accertato l'esistenza della servitù basandosi sulle risultanze di una consulenza tecnica, la quale aveva ricostruito lo stato dei luoghi originariamente appartenenti a un unico proprietario.
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