L'Indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame. La difesa ha eccepito la nullità dell'interrogatorio di garanzia, svoltosi con un difensore d'ufficio anziché con quello di fiducia precedentemente nominato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'eventuale invalidità o omissione dell'interrogatorio di garanzia non può essere dedotta direttamente in sede di riesame, poiché tale procedura verifica solo i presupposti originari della misura. L'inefficacia della misura deve essere invece richiesta al giudice del procedimento principale. Di conseguenza, l'Indagato rimane in custodia cautelare e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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