La Corte di Cassazione ha stabilito che la riassunzione del processo deve avvenire entro termini rigorosi anche in presenza di successioni multiple tra enti. Nel caso di specie, un ente previdenziale era subentrato a un ente soppresso durante un giudizio già interrotto. La Suprema Corte ha chiarito che il termine di sei mesi per la riassunzione del processo decorre dalla dichiarazione dell'evento interruttivo fatta dal procuratore in udienza. La successiva estinzione del primo successore non interrompe nuovamente il termine, né sposta la decorrenza al momento della conoscenza effettiva da parte del secondo successore. La diligenza nel monitorare le pendenze processuali spetta interamente ai soggetti che subentrano nei rapporti giuridici.
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