La Corte di Cassazione ha stabilito che la morte del mandante non comporta l'automatica interruzione del processo civile. L'evento interruttivo assume rilevanza solo se dichiarato dal procuratore della parte defunta, non dalla controparte. Nel caso specifico, un procuratore speciale agiva per il recupero di un credito derivante da una compravendita. Dopo la morte del suo mandante, il giudizio era stato dichiarato interrotto e poi estinto. La Cassazione ha annullato la decisione d'appello, affermando che la dichiarazione di morte proveniente dalla controparte era inefficace a tal fine, e che il giudice avrebbe dovuto esaminare nel merito la legittimità dell'interruzione.
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